Autonomia differenziata: le ragioni del no

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Logo del Comitato promotore del referendum sull’autonomia differenziata (Fonte: referendumautonomiadifferenziata.com/)

Contro la legge 26 giugno 2024, n°86, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” (cosiddetta “legge Calderoli”), le Regioni Puglia, Sardegna e Toscana hanno attivato i ricorsi consentiti dall’art. 127 della Costituzione, che prevede: «La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale». Anche la Campania e l’Emilia Romagna si sono attivate per seguire l’esempio delle tre Regioni citate. Per giunta, la mobilitazione di partiti politici, sindacati e associazioni di cittadini, con l’attivazione del Comitato promotore del referendum sull’autonomia differenziata, ha già portato alla raccolta di 500.000 firme digitali oltre ad altre decine di migliaia di firme raccolte capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Perché questa levata di scudi contro una legge dello Stato? Perché la legge sull’autonomia differenziata va abrogata? Il Comitato promotore del referendum abrogativo ha evidenziato che questa legge mette in discussione il welfare universalistico, la scuola pubblica e il servizio sanitario nazionale, i contratti collettivi, la salute e la sicurezza sul lavoro, le politiche ambientali e quelle industriali; quindi, dall’esito di questa sfida potrà dipendere il futuro economico e sociale del Paese.

Per parte loro, i ricorsi proposti dalle Regioni menzionate hanno evidenziato che, contrariamente a quanto disposto dalla “legge Calderoli”, la quale prevede la cessione sic et simpliciter alle regioni di tutte le materie ivi previste, l’art. 116 Cost. autorizza solo “forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117…”. Quindi l’autonomia prevista andrebbe attribuita solo se fondata su evidenti peculiarità territoriali e non, come emerge dalla “legge Calderoli”, in base a valutazioni arbitrarie.

Per giunta, i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale evidenziano che la procedura prevista dalla “legge Calderoli” per definire le intese con le singole regioni escluderebbero la Conferenza delle Regioni e lo stesso Parlamento avrebbe un ruolo marginale, il tutto avverrebbe su input governativo, previa richiesta delle regioni interessate. In definitiva, i ricorsi mettono in evidenza che la legge sull’autonomia differenziata andrebbe dichiarata incostituzionale per violazione dei principi di solidarietà ed uguaglianza.

In effetti, le iniziative delle Regioni e del Comitato promotore del referendum sull’autonomia differenziata sono finalizzate a neutralizzare una norma che, di fatto, spaccherà l’Italia in tante piccole patrie, aumenterà i divari territoriali e peggiorerà le già insopportabili disuguaglianze sociali.

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