Diritto alla salute: cosa devono sapere i cittadini

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In astratto, il diritto alla salute è garantito a chiunque nella Carta costituzionale, che all’art. 32 recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti …”; ma cosa sta accadendo in pratica?

Sull’argomento abbiamo intervistato l’avv. Riccardo Vizzino che, attraverso il proprio studio legale, ha avuto modo di ascoltare e dare voce alle tante persone in difficoltà ed ha recentemente pubblicizzato un uso informato della sanità pubblica.

Avv. Vizzino, qual è lo stato dell’arte della sanità nel nostro Paese?

Le dichiarazioni di principio della nostra Costituzione si scontrano con molteplici problematiche in ordine all’effettività di esercizio e accesso al diritto alla salute. Dopo circa due anni di pandemia i riflettori sono sempre più accesi sulla sanità e sul tema del diritto alla salute troviamo tante questioni ancora irrisolte; infatti, il 52,4% dei cittadini ritiene aumentate le criticità, il 41,4% invariate e il 6,2% peggiorate. Con riferimento alla situazione campana, in considerazione dell’attuale andamento del contagio da Covid-19, la Regione Campania, con ordinanza n°1 del 7 gennaio 2022, ha disposto la sospensione, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino a nuova espressa disposizione, dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le Strutture sanitarie pubbliche; di conseguenza sono tantissime le prestazioni prescritte dal medico che i pazienti non riescono a prenotare nel settore pubblico. La conseguenza è che aumentano le liste di attesa, che non garantiscono l’accesso alle prestazioni sanitarie in tempi ragionevoli. Quando un cittadino contatta un ospedale per fissare le visite di cui si ha bisogno, esse vengono prenotate a distanza di circa 6 mesi! Proprio per questo motivo tanti, troppi italiani hanno dovuto rivolgersi alla sanità a pagamento, per ottenere esami e visite mediche in meno di 10 giorni, e chissà quanti italiani in difficoltà economica hanno dovuto smettere di curarsi.

Quindi, in linea di principio, tutti gli ammalati, a prescindere dal proprio status sociale, hanno il diritto a trattamenti medici e a terapie necessarie, ma nei fatti chi non paga pare destinato a non poter ricevere cure mediche necessarie. Come si può superare questo stallo?

Come sappiamo, le competenze istituzionali nel governo della sanità sono distribuite tra lo Stato e le Regioni, entrambi impegnati nella regolamentazione dei servizi sanitari. Esiste una legge, in vigore dal lontano 1998 (il decreto legislativo 124/1998), che non ha mai trovato applicazione, eppure per la sua portata dovrebbe essere sostenuta dalle Regioni. Tale legge stabilisce che, qualora i tempi di attesa per lo svolgimento di una prestazione negli ospedali pubblici si prolunghino oltre il termine (72 ore per le prestazioni urgenti, 30 giorni per le visite specialistiche, 60 giorni per gli esami diagnostici, 180 per le visite o gli esami non urgenti), il paziente avrà diritto di sottoporsi alla stessa visita o esame presso una clinica privata, anche presso la migliore struttura europea, senza pagare costi extra rispetto al ticket sanitario. L’art 3, 13° comma, di questa norma prevede, infatti, che l’azienda sanitaria locale e l’unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione devono farsi carico dei costi della visita specialistica, sottraendo il costo del ticket sanitario, che resta a carico del cittadino, a meno che non appartenga a una delle categorie per cui è prevista l’esenzione dal ticket sanitario. In particolare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha individuato 58 prestazioni, di cui 43 a livello ambulatoriale e 15 in regime di ricovero, il cui tempo massimo d’attesa deve essere garantito al 90 % dei cittadini che lo richiedono. I medici di famiglia dovrebbero avvisare i propri pazienti che, in applicazione della legge, esiste un modo del tutto legale per evitare lunghe liste d’attesa e sottoporsi alla visita o all’esame diagnostico presso una clinica privata. Tale modo non è altro che una impegnativa su cui basta che il medico inserisca un codice, contenente una lettera dell’alfabeto, che dà una priorità ed un tempo massimo per l’erogazione di esami, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici. Infatti esiste a questo fine un Piano nazionale di governo delle liste d’attesa, elaborato d’intesa tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce 4 lettere: U, B, D e P che contraddistinguono le classi di priorità. In particolare: la lettera U individua le prestazioni “urgenti” alle quali l’utente ha diritto entro 72 ore; la lettera B identifica le prestazioni da fornire in un tempo “breve”, non più di 10 giorni; la lettera D per le prestazioni “differibili” da erogare entro 30 o 60 giorni (a seconda che si tratti di visite o di esami diagnostici strumentali); la lettera P per le visite e gli esami “programmati”, da erogare entro 180 giorni. La classe di priorità di una prestazione viene stabilita e contrassegnata dal medico compilatore dell’impegnativa. L’impegnativa deve essere compilata seguendo i criteri formali stabiliti dalla Regione (DGR n°597/2011).

Da quanto detto esiste un modo per non lasciarsi prendere dal disfattismo; ma quali altri suggerimenti può dare ai nostri lettori?

Lo Studio legale Vizzino invita coloro che sono stati rinviati oltre i tempi massimi previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, a rivolgersi al medico di famiglia al fine di farsi certificare l’urgenza con l’applicazione dei predetti codici. Ad ogni buon fine segnaliamo la tempistica prevista dal SSN:

Prestazioni diagnostiche e specialistiche

Visite specialistiche
Tempo max di attesa: 30 giorni
Diagnostica per immagini
Tempo max di attesa: 60 giorni
Esami specialistici
Tempo max di attesa: 60 giorni
CardiologicaEcocolordoppler cardiacaAudiometria
Chirurgia vascolareEcografia addomeColonscopia
DermatologicaEcografia capo e colloElettrocardiogramma
EndocrinologicaEcografia mammellaElettrocardiogramma da sforzo
FisiatricaEcografia ostetrica – ginecologicaElettrocardiogramma dinamico (holter)
GastroenterologicaEcocolordoppler dei vasi perifericiElettromiografia
NeurologicaMammografiaEsofagogastroduodenoscopia
OculisticaRMN Cervello e tronco encefalicoFondo oculare
OncologicaRMN colonna vertebraleSigmoidoscopia con endoscopio flessibile
Ortopedica ginecologicaRMN muscoloscheletricaSpirometria
OtorinolaringoiatriaRMN pelvi prostata e vescica
Tac senza e con contrasto addome inferiore
Tac senza e con contrasto addome completo
Tac senza e con contrasto addome superiore
Tac senza e con contrasto bacino
Tac senza e con contrasto capo
Tac senza e con contrasto rachide e speco verbale
Tac senza e con contrasto torace

Per quanto riguarda le prestazioni in regime di ricovero, in day hospital e day surgery, come si vede dalla tabella seguente, per una serie di interventi sono stati stabiliti i tempi di attesa, per altri interventi, invece, è indispensabile fare riferimento all’indicazione della classe di priorità:

Tempi di attesaClassi di priorità
Chemioterapiatempi di accesso sono stabiliti dalle RegioniIndicazione della classe di priorità
Coronarografia60-120 giorni
Interventi chirurgici per:
Tumore alla mammella30 giorni
Tumore alla prostata30 giorni
Tumore al colon retto30 giorni
Tumore all’utero30 giorni
Protesi d’anca90-180 giorni
tumore al polmoneClassi di priorità
Tonsillectomia Classi di priorità
Emorroidectomia Classi di priorità
Biopsia per cutanea del fegatoClassi di priorità
By pass aortocoronaricoClassi di priorità
Angioplastica coronaria (PTCA)Classi di priorità
Endoarteriectomia carotideaClassi di priorità
Biopsia percutanea del fegatoClassi di priorità

Se un errore del medico di famiglia danneggia il paziente, quest’ultimo potrà far valere la responsabilità medica anche rivolgendosi all’Asl di appartenenza. Questo è quanto sancisce la legge Gelli, che recepisce la stessa conclusione cui era giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n°6243/2015. In particolare l’art 7, comma 1, della legge n°24/2017 recita: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Il comma 2 precisa che “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Ciò significa che la struttura sanitaria è chiamata a rispondere contrattualmente di tutto ciò che avviene all’interno del proprio ambito di competenza, quindi anche dell’operato dei soggetti di cui si avvale e dei medici di base.

Il tempo della malattia è tempo della fragilità. La nostra storia recente avrebbe dovuto aiutarci a maturare una coscienza comune, all’attenzione alla malattia e al malato. La drammatica pandemia da Covid avrebbe dovuto insegnarci che la malattia, oltre ad essere segno della fragilità dell’uomo, è anche frutto di un mondo che non riesce a custodire il bene di vivere.

Nella prospettiva costituzionale profili fondamentali della salute sono il diritto all’integrità psico-fisica ma anche diritto alle prestazioni sanitarie, quale diritto sociale o pretesa positiva verso il potere pubblico e i medici, che devono assicurare le prestazioni sanitarie assistenziali e di prevenzione! È inaccettabile che solo chi ha disponibilità economica e mette mano al portafoglio, può avere le tutele che la scienza medica è capace di offrire nella lotta contro il male fisico.

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