Negli ultimi giorni, in varie parti d’Italia, a causa del maltempo e delle intense precipitazioni, le strade di molti comuni hanno subito voragini, allagamenti e altri disastri; pure Napoli e il suo hinterland hanno subito le ingiurie del meteo inclemente. Tuttavia nel napoletano questi eventi vanno a sommarsi a una situazione di grosso disagio vissuto, in primis, dagli automobilisti; un esempio? Invitiamo a percorrere via santa Maria di Costantinopoli (zona Museo nazionale) o via Foria fino a piazza Carlo III; ma ogni lettore potrà segnalare altri itinerari sicuramente dannosi per l’integrità delle vetture e dei ciclisti. Il problema esiste ed è serio al punto che un pool di avvocati, coordinati da Riccardo Vizzino, ha presentato alle competenti autorità un “Esposto-diffida per l’accertamento di profili di responsabilità civile e penale della Pubblica Amministrazione (PA) per difetto di manutenzione del manto stradale. Diritto al risarcimento degli utenti che abbiano subito conseguenze pregiudizievoli”. Abbiamo, quindi, intervistato l’avv. Vizzino.
Avvocato, perché quest’esposto?
Purtroppo è esperienza comune, soprattutto nel napoletano, vedere buche nelle strade ricoperte sommariamente che, dopo qualche settimana, si presentano nuovamente scoperte e più pericolose di prima; si assiste quindi ad un’usura del manto stradale per difetto di manutenzione dello stesso, la qual cosa rappresenta un problema per la sicurezza di tutti, dai pedoni agli automobilisti, dai motociclisti ai possessori di biciclette e monopattini, oltre a rappresentare, sotto il profilo dell’immagine, una chiara lesione del decoro urbano e cittadino.
A chi si imputa la responsabilità di questa situazione?
Senz’altro all’incuria della PA e alla reiterata violazione di precisi obblighi sulla stessa gravanti in quanto proprietaria ovvero custode del bene. Infatti, oggi la tipicità dei doveri connessi alla titolarità della proprietà delle strade in capo agli enti locali trova una sua compiuta regolamentazione nel Codice della Strada, peraltro riformato dalla recente legge n°120 del 29 luglio 2010. Giova richiamare, in particolare, l’art. 14, comma 1, di questo Codice secondo cui: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”. Inoltre, la citata legge n°120 ha introdotto una norma rilevante in materia di manutenzione straordinaria delle strade; nello specifico, l’art. 47 contiene una previsione molto importante nella strategia di prevenzione di incidenti stradali: prescrive, cioè, che gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade sulle quali si registrino tassi di incidentalità più elevati rispetto ad altre, effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria, riferiti in particolare alla sostituzione della segnaletica e delle barriere e alla sistemazione del manto stradale.
Quest’obbligo è noto ai non pochi automobilisti che citano in giudizio gli enti proprietari di strade per danni dipendenti da strade dissestate.
Infatti, scorrendo la giurisprudenza pertinente queste norme, si può rilevare come esse vengano applicate in giudizio nei casi in cui un privato subisca un danno a causa della omessa o cattiva manutenzione della strada pubblica e, come conseguenza, il Giudice condanni l’ente territoriale, che risulta proprietario della strada, al risarcimento per il nocumento subito. Sotto il profilo della risarcibilità dei danni subiti dal cittadino per la violazione delle norme sopracitate, dopo un primo importate approdo che ha riconosciuto l’ammissibilità della colpa pubblica e dopo successivi dibattiti giurisprudenziali sulla natura di tale responsabilità risarcitoria, ad oggi, secondo il prevalente indirizzo, l’ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa. L’amministrazione è liberata dalla predetta responsabilità laddove «dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode» (Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n°7805 del 27 marzo 2017).
Le norme sono chiare, ma la realtà si scontra, spesso – pensiamo alla situazione del Comune di Napoli – con uno stato disastroso dei conti pubblici.
È vero, il Comune di Napoli prevede interventi straordinari solo in caso di emergenza, non sono stati stipulati contratti di manutenzione ordinaria. Inoltre, altrettanto rilevante è che da anni il Comune di Napoli non stipula polizze assicurative per la responsabilità civile nei confronti dei terzi: ciò a grave discapito dei cittadini che siano titolari di un diritto di credito nei confronti dell’Ente per aver promosso un giudizio risarcitorio ed aver ottenuto sentenza favorevole. Accade infatti che gli utenti danneggiati non riescono a riscuotere le somme a loro spettanti, non essendovi la garanzia di una copertura assicurativa, o che debbono attendere anni per vedersi riconoscere il pagamento delle somme liquidate in sentenza. E ciò uno stato di diritto non può avallarlo, perché non è così che si amministra la res publica. Perciò abbiamo diffidato l’Ente comunale a porre in essere urgenti e periodiche attività manutentive del demanio stradale a tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini ed a salvaguardia del loro patrimonio. Al contempo, si è inteso invitare e diffidare ad effettuare un piano finanziario per il pagamento delle somme liquidate nelle sentenze che hanno visto l’Ente soccombente. In mancanza, sin da ora si annuncia l’intenzione di tutelare i diritti dei cittadini a rivolgere le legittime pretese economiche scaturenti da titoli passati in giudicato nei confronti dello Stato centrale, in applicazione dei principi sanciti nelle sentenze del 24 settembre 2013 dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU).